Onorevoli Colleghi! - L'amianto è un minerale fibroso, presente anche in Italia. Per le sue caratteristiche di resistenza e flessibilità è stato ampiamente usato nell'industria e nell'edilizia; benché già negli anni '40 del secolo scorso fosse stato scientificamente dimostrato che si trattava di una sostanza altamente nociva per la salute, con effetti cancerogeni.
Oltre trentacinque anni fa ebbe inizio la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati nei primi anni '70 in Piemonte - dove si trovavano le cave di Balangero e l'Eternit di Casale Monferrato, in Friuli Venezia-Giulia - a Monfalcone - e in Lombardia - a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto - portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti dl lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali.
Dopo oltre venti anni di processi civili e penali, fu finalmente approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, che prevedeva il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico.
Purtroppo, in questi tredici anni, la legge è stata solo parzialmente attuata, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto. Per quasi un decennio, sono
1. L'amianto in Europa e nel mondo.
Il 22 ed il 23 settembre 2005 si è tenuta a Bruxelles la Conferenza europea sull'amianto. In questa sede è stato sottolineato come l'amianto sia la causa principale di tumore causato dallo svolgimento di attività professionali. La presenza di prodotti in amianto nelle abitazioni, negli edifici pubblici e privati e nelle infrastrutture, nonché la presenza di rifiuti contenenti amianto nell'ambiente continuano a provocare l'insorgenza di malattie ed un alto livello di mortalità.
Secondo l'Ufficio internazionale del lavoro sono oltre 100.000 i decessi causati ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto. Come è stato denunciato nel corso dalla Conferenza mondiale sull'amianto - svoltasi nel 2004 in Giappone - di questi oltre 100.000 morti, 70.000 muoiono per cancro e 44.000 per mesotelioma pleurico.
L'emergenza amianto non è finita con la chiusura delle fabbriche: le malattie hanno un'incubazione dai quindici ai trenta anni e colpiscono ex lavoratori, i loro familiari contaminati dai vestiti portati a casa, cittadini che vivono nelle vicinanze.
L'amianto è stato scoperto in Austria sul finire dell'800 ed è stato ben presto utilizzato in tutto il globo, causando migliaia di morti. La prima vittima dell'amianto in Europa fu, nel 1924, un'operaia tessile di Rochdale, a qualche chilometro da Manchester, dove l'amianto veniva usato dal 1870.
Nonostante il nesso di causalità tra l'esposizione ed il sopraggiungere della malattia fu ben presto innegabile, esso è stato negato per decenni, benché i primi allarmi risalissero al 1898, la certezza dell'esistenza di un rapporto causa-effetto al 1955 e la dimostrazione del contagio dei non lavoratori al 1965.
Negli anni '70, in seguito a ripetute richieste di risarcimenti in Inghilterra, in Francia e in Italia, la verità sulla pericolosità dell'esposizione all'amianto non poté più essere taciuta. Sono passati però altri vent'anni per arrivare al divieto della produzione: nel 1992 in Italia, nel 1996 in Francia e solo nel 2000 in Svizzera e in Belgio dove, a tutt'oggi, non esiste il registro degli esposti e si può fare causa entro dieci anni dalla fine del rapporto di lavoro, senza tener conto del fatto (o forse proprio per questo) che spesso il mesotelioma sopraggiunge successivamente.
a) l'applicazione rigorosa della legislazione europea e nazionale in materia di amianto;
b) l'apposizione su tutti i prodotti contenenti amianto (come già accade con altre sostanze cancerogene) dell'etichetta raffigurante il simbolo di pericolo di morte;
c) l'introduzione di verifiche obbligatorie sugli edifici pubblici, entro il 2007, sulle residenze private e sui mezzi di trasporto entro il 2008;
d) l'introduzione di linee guida per la misurazione della contaminazione da amianto nel terreno;
e) la ricerca di metodi sicuri per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto;
f) l'istituzione di registri nazionali dei lavoratori esposti all'amianto e di lavoratori
g) il riconoscimento di tutte le malattie relative ad attività lavorative collegate all'amianto come malattie professionali nel quadro di un'armonizzazione degli schemi di indennizzo delle malattie professionali nell'Unione europea;
h) lo sviluppo di linee guida mediche per il «miglior trattamento» di malattie relative all'amianto; lo sviluppo e il finanziamento di un programma di ricerca per il trattamento e la cura di persone con queste malattie;
i) l'istituzione di fondi finanziati obbligatoriamente da imprese coinvolte nella produzione di amianto e da autorità pubbliche, al fine di garantire assistenza a tutte le vittime dell'amianto e a persone esposte all'amianto;
l) l'istituzione di un centro di ricerca europeo per l'individuazione e la messa in atto di una tecnologia sicura nel rimuovere/pulire aree contaminate da amianto che costituiscono attività ad alto rischio.
A livello mondiale poi si rende ormai necessario sancire il divieto dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; un programma di bonifica, con la realizzazione di apposite discariche per l'amianto, tenendo presente che le fibre di amianto - per evitarne la dispersione - devono essere fuse prima di essere portate nella discarica; la realizzazione di registri degli ex esposti e di registri dei mesoteliomi; la creazione di fondi per la ricerca sia dei mesoteliomi e malattie correlate, che per la bonifica dell'amianto; l'attuazione di indagini nelle aziende produttrici di amianto; l'istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto.
2. Le finalità della proposta di legge.
Per portare a compimento, nei tempi auspicati, l'ultima fase della lotta contro l'amianto, iniziata più di quaranta anni fa, occorre conseguire nel nostro Paese, tre obiettivi prioritari: la bonifica del territorio, la realizzazione di forme adeguate di tutela sanitaria e la creazione del «Fondo per le vittime dell'amianto».
Riguardo al primo obiettivo occorre prendere atto che, a quattordici anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sono ancora presenti migliaia e migliaia di tonnellate di fibre d'amianto e di cemento-amianto nelle fabbriche, negli edifici privati e pubblici e nell'ambiente. Bonificare il territorio è senza dubbio un obiettivo molto ambizioso per la cui realizzazione sono indispensabili: la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, l'individuazione di discariche specializzate, «la fusione» delle fibre d'amianto prima del loro trasferimento nella discarica.
La proposta di legge dà, all'articolo 1, una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto e dei cittadini esposti ed ex esposti. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi abitativi, familiari o ambientali.
L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso l'INAIL, del Fondo per le vittime dell'amianto, finalizzato all'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla liquidazione della rendita ai superstiti. Il finanziamento del Fondo è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e per un quarto, delle imprese responsabili della mancata realizzazione della anagrafe dei lavoratori esposti, della scarsa attività di vigilanza sia nei confronti dei lavoratori che dei cittadini e, più in generale di una grave situazione di inquinamento ambientale che causa di migliaia di decessi.
È necessario e doveroso prevedere una forma di risarcimento soprattutto per quei lavoratori che, ai sensi della legge n. 257 del 1992, non hanno avuto il riconoscimento di alcun beneficio previdenziale. Occorre ricordare infatti, che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta legge, possono accedere ai benefici previdenziali solo quei lavoratori che, presentata la domanda all'INAIL, e in seguito alle modifiche
a) di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;
b) di esposizione all'amianto (soggetto alla relativa assicurazione INAIL), nel caso di:
1) contrazione di malattia professionale - documentata dall'INAIL - a causa della suddetta esposizione;
2) un periodo di esposizione superiore a dieci anni.
Il comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui al suddetto numero 2) della lettera b), riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
L'articolo 47 del più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 prevede, fra l'altro, che i benefici previdenziali siano riconosciuti solo a quei lavoratori che siano
1) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;
2) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 da cinque a dieci anni di esposizione.
A questo proposito va evidenziato come, successivamente alle modifiche introdotte dal più volte citato decreto-legge n. 269 del 2003 alla disciplina sui benefici previdenziali, siano aumentate in modo esponenziale le richieste di riconoscimento dei suddetti benefìci. Molte sono le sentenze civili che, accogliendo le richieste, hanno riconosciuto ai lavoratori il diritto, di volta in volta, al godimento dei benefìci previdenziali o il riconoscimento del mancato risarcimento.
Altrettanto numerose sono le sentenze penali degli ultimi anni aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. In queste sentenze si afferma che il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di adottare le cautele più idonee ad evitare l'esposizione, ma deve altresì garantire il rispetto dei cosiddetti valori limite della sostanza stessa nell'aria, prevedendo le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori.
L'articolo 5 prevede altresì la riapertura dei termini per presentare le domande ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali. Come già detto, dopo la scadenza del 15 giugno 2005 - termine ultimo previsto dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 - sono state presentate altre 60.000 domande. Il termine viene prorogato al 30 giugno 2007. Inoltre a questo proposito si introduce una importante distinzione tra i lavoratori ex esposti e quelli esposti: per i primi è prevista la riapertura dei termini, mentre per i secondi non è previsto alcun termine, dando così ad essi l'opportunità di presentare la domanda in qualsiasi momento.
Se l'eliminazione, mediante bonifica, dell'amianto è il presupposto per tutelare in futuro la salute dei cittadini, la definizione di un programma di tutela sanitaria è indispensabile, oggi, per i lavoratori ex esposti e per i loro familiari. Il numero annuo, sempre crescente, dei decessi per mesotelioma pleurico, o malattie collaterali, in particolare in certe realtà, quali Casale Monferrato, Monfalcone, a Sesto S. Giovanni, sottolinea la drammaticità della situazione. Questi dati evidenziano la gravità dei ritardi e la negligenza nella realizzazione, in ogni regione, del registro degli ex esposti all'amianto; dell'anagrafe dei mesoteliomi pleurici e del Programma sanitario di monitoraggio, controllo medico e cura degli ex esposti all'amianto.
Per ovviare a queste omissioni nella realizzazione di adeguate forme di tutela e di cura dei soggetti e dei loro familiari, la proposta di legge prevede, all'articolo 6, una serie di provvidenze economiche consistenti, per i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali, nel diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 e, per i loro superstiti, all'erogazione di un assegno pari a tre annualità della rendita erogata ai superstiti.
All'articolo 7 è prevista poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza